Servizio Anagrafe: Convivenza di fatto.

  • Servizio attivo .

La Convivenza di fatto si costituisce presso l'anagrafe del comune di residenza di due persone maggiorenni che decidono di convivere senza sposarsi, né unirsi civilmente..


A chi è rivolto:

Alle coppie composte da due persone maggiorenni, anche del mesedimo sesso, coabitanti, di stato libero e unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

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Descrizione:

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n.  76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità   di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra persone dello stesso sesso che di sesso diverso.
Le due persone non devono essere vincolate fra loro  da rapporti di parentela, affinità o adozione nè legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.

Disciplina

Il convivente di fatto:
-  ha gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto);
-  in caso di malattia o ricovero, ha il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per il coniuge ed i familiari;
- ha la facoltà di designare il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati -  in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere - per l'assunzione di decisioni in materia di salute e - nell'ipotesi di morte - per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie (con designazione in forma scritta ed autografa o resa alla presenza di un testimone);
- superstite,   nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), ha il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto;
- ha diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza.
- ha  diritto agli utili ed ai beni acquistati in caso di partecipazione all'impresa familiare;
-  può essere nominato tutore, curatore od amministratore di sostegno qualora l'altra parte sia  dichiarata interdetta, inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno;
- ha diritto, nell'ipotesi di decesso del partner derivante da fatto illecito di un terzo,all'applicazione degli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

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Come fare:

Presupposti della convivenza di fatto sono la coabitazione e la volontà di costituire una unica famiglia anagrafica.
Pertanto, se le parti hanno già la medesima residenza anagrafica, è sufficiente compilare e depositare la specifica dichiarazione contenuta nel modello in fondo alla pagina.
Se le parti non sono coabitanti e non hanno la stessa residenza, dovranno prima variare la propria posizione anagrafica compilando la modulistica relativa al cambio di residenza ed allegare il modulo relativo alla dichiarazione della convivenza di fatto.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere inviata al Comune, Ufficio Anagrafe, utilizzando una delle seguenti modalità:
1) consegna diretta all'ufficio Anagrafe:  il modello può essere consegnato anche da uno solo dei conviventi, ma la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata della copia fotostatica dei documenti di entrambe le parti;
2) spedizione mediante raccomandata AR della dichiarazione sottoscritta e corredata della copia fotostatica dei documenti di entrambi i conviventi;
3) trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
- via fax al numero 0573/737891;
- via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.quarrata.pt.it;
- via pec all'indirizzo  comune.quarrata@postacert.toscana.it.

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Cosa serve.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto deve essere effettuata da due persone:

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  • maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Quarrata, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia..
  • Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza..
  • Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione..

Cosa si ottiene:

L'istituzione di una convivenza di fatto.

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Tempi e scadenze:

30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione.

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Quanto costa:

Il servizio è gratuito

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Accedi al servizio.

Per ulteriori dettagli rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Vincoli.

Non è possibile costituire una convivenza di fatto nei casi in cui gli interessati:
1) non sono maggiorenni;
2) sono vincolati fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
3) sono legati, fra loro o con terzi ed anche uno solo di loro, da matrimonio o unione civile.

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Casi Particolari.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto hanno facoltà  di regolare i  rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune  con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, nei 10 giorni successivi, al Comune di residenza dei conviventi: la registrazione del contratto di convivenza in anagrafe rende il contratto opponibile ai terzi.
Nel contratto, le parti possono indicare la propria residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e  scegliere di applicare il regime della comunione dei beni.
La trasmissione è a cura del notaio o dell'avvocato e può essere effettuata mediante:
1) consegna diretta all'Ufficio Anagrafe;
2) trasmissione   per posta;
3) trasmissione via pec con sottoscrizione digitale del professionista.
Il contratto di convivenza può  essere  modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recessounilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Cessazione della Convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di decesso e di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, la famiglia anagrafica (ovvero lo stato di famiglia) rimane invariato fino al cessare della coabitazione.

Normativa di riferimento

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

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