La denuncia di nascita deve essere presentata entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento o del comune di residenza di uno dei genitori oppure può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita: in questo caso l'atto verrà trasmesso al Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o, su richiesta dei genitori, al Comune di loro residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Avvenuta la trascrizione dell'atto, si provvede all'iscrizione del bambino in anagrafe, nello stato di famiglia della madre ed alla attribuzione del Codice Fiscale. Il tesserino sarà inviato a casa per posta a cura dell'Agenzia delle Entrate.
Per la dichiarazione di nascita nel Comune occorre un documento di identità valido del dichiarante e l'attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria ovvero dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Per i cittadini stranieri è necessario presentarsi con il passaporto e, in caso di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, una dichiarazione dell'Ambasciata o del Consolato di appartenenza da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro Legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o dell'Ambasciata da cui risulti l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi dello Stato di cui sono cittadini.
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