Legge di conversione del 9 Agosto 2013 n° 98 del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n° 69, recanti disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.
In data 21 Agosto 2013 è entrata in vigore la Legge n° 98 introducendo la possibilità di ridurre il 30% le sanzioni amministrative relative alle violazione del Codice delle Strada. L'integrazione del c.1 dall'art. 202 del C.D.S. ha statuito che le sanzioni in cui è previsto il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l'obbligato in solido possono usufruire della riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Nello specifico:
- tutte le violazioni accertate con i tagliandi avviso prevedono la riduzione del 30%.
- le violazioni contestaste al conducente e/o trasgressore del veicolo possono usufruire del pagamento in misura agevolata, se pagate entro 5 giorni.
- art. 126 bis c. 2 anche se relativa ad una violazione che prevede la sospensione e/o ritiro della patente di guida.
- art. 193 c.3 "mancanza copertura assicurativa del veicolo" la riduzione del 30% può essere applicata sull'importo previsto ma anche sull'importo ridotto ad 1/4, nei casi che lo prevedono, sempre che il pagamento avvenga entro 5 giorni.
Tale agevolazione non è prevista per le seguenti violazioni:
- la dove il pagamento in misura ridotta non è consentito.
- per le violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210 c. 3 CDS.
- per le violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
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