Stato Civile: Separazione personale e divorzio innanzi all’ufficiale dello Stato Civile.

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Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio..


A chi è rivolto:

cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

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Descrizione:

Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
La legge ha previsto 2 possibilità che sono alternative al procedimento in tribunale.
Si tratta:

A) dell'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco
B)  della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati.

E' necessario precisare che:
- si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero le parti devono avere raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti);

L'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello stato civile è possibile solo in presenza delle seguenti condizioni:
1) i coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
2) l'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Per tutte le informazioni sul procedimento di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio in Comune davanti all'Ufficiale dello Stato civile consulta la pagina dedicata agli accordi davanti all'ufficiale di stato civile.

In mancanza di uno di questi presupposti, l'Ufficiale dello Stato civile non può procedere: le parti possono comunque evitare di ricorrere al tribunale rivolgendosi ad un legale per parte i quali potranno concludere, in via stragiudiziale, una convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio o modifica delle condizioni  che verrà poi  inviata al Comune per la trascrizione e annotazione: per tutte le informazioni sul procedimento di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio con l'assistenza degli avvocati consulta la pagina dedicata alla convenzione di negoziazione assistita .

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Come fare:

La legge ha previsto 2 possibilità che sono alternative al procedimento in tribunale.
Si tratta:

A) dell'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco
B) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati.

E' necessario precisare che:
si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero le parti devono avere raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti);

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Cosa serve.

La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni  (come chiarite dalla circolare Min. Interno n. 6 del 24/4/2015):

1) I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una solo della parti si può procedere).
Inoltre:

2) L'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene),  concordata la previsione dell'assegno periodico di divorzio in un'unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell'assegno divorzile (nel caso di divorzio)

Attenzione
: la Legge n. 55 del 3/5/2015 ha introdotto il cd. DIVORZIO BREVE, percui la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata quando siano trascorsi  almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
I cittadini che vogliono divorziare i Comune dovranno esibire copia della sentenza di separazione o del decreto di omologazione per permettere la verifica del decorso dei requisiti di legge.

Le norme sullo sciglimento si applicano anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso: non è richiesto, però, il trascorrere di un precedente periodo di separazione come nel matrimonio.

I coniugi che intendono separarsi o divorziare*  devono:

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  • compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed inviarlo all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso con effetti civili) come indicato nel modulo scaricabile dal sito o disponibile presso l'Ufficio di stato civile;.
  • presentarsi personalmente e congiuntamente - con l'assistenza facoltativa di un avvocato - all'appuntamento che sarà comunicato dall'ufficio di Stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. In tale occasione è prevista l'esibizione della ricevuta di pagamento del diritto fisso di € 16,00 secondo le modalità di seguito specificate;.
  • confermare l'accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data concordata con dell'Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione..

Cosa si ottiene:

Separazione

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Tempi e scadenze:

La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del  divorzio dalla data della prima sottoscrizione.

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Quanto costa:

Il costo  del procedimento di  separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di € 16,00 i quali dovranno essere versati al comune effettuando il pagamento mediante PAGOPA.
La somma può essere versata da uno solo dei coniugi o da entrambi per la metà: i coniugi devono indicare chi provvede al pagamento compilando l'apposita sezione nel modulo di comunicazione dei dati.
Le indicazioni sul pagamento devono essere convergenti: i due moduli devono indicare lo stesso coniuge oppure che  si provvederà al pagamento suddiviso.
Il  PAGOPA con gli estremi del pagamento ed intestato al/ai coniuge/i indicati nel modulo  viene trasmesso dall'ufficio con la comunicazione del primo appuntamento oppure consegnato a mano.

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Accedi al servizio.

Ufficio di Stato Civile.

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici..

Casi Particolari.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è  immediatamente efficace.

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Ulteriori informazioni.

Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio assistiti da avvocati

La convenzione di negoziazione assistita permette di effettuare la separazione, il divorzio* e la modifica degli accordi di separazione o divorzio con l'assistenza di un legale per parte.
La competenza riconosciuta dalla legge agli avvocati è molto ampia e la convenzione redatta con l'assistenza dei legali può disciplinare tutti gli aspetti della separazione e del divorzio: può essere conclusa, infatti, anche  in tutti i casi di accordi consensuali per cui non è possibile procedere davanti all'Ufficiale dello Stato civile, ad esempio perchè vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti della coppia  oppure perchè  le parti vogliono concludere  patti di trasferimento patrimoniale.

In tutti questi casi, le parti possono comunque  evitare il ricorso giurisdizionale stipulando la convenzione di negoziazione assistita con un avvocato.
Una volta conclusa la convenzione, gli avvocati si incaricheranno di trasmetterla al Procuratore della Repubblica il quale valuterà che  l'accordo raggiunto non presenti irregolarità e - se ci sono figli - che risponda al  loro interesse.
In caso di esito positivo della valutazione, rilascerà il nulla osta o l'autorizzazione all'accordo e gli avvocati delle parti lo  trasmetteranno, nei successivi 10 giorni,  all'Ufficio di stato civile competente per la registrazione e cioè:
- quello in cui è iscritto l'atto di celebrazione del matrimonio civile, ovvero
- quello in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso o celebrato all'estero.
Il comune provvederà, poi, alle varie annotazioni ed agli eventuali aggiornamenti degli atti anagrafici.

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non risponda all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del  Tribunale che fisserà l'udienza di comparizione delle parti.

Scioglimento delle Unioni civili

Con l'approvazione della L. 76/2016 (cd. legge Cirinnà), le norme sulla negoziazione assistita si applicano anche allo scioglimento delle unioni civile fra persone dello stesso sesso.
Si applicano le stesse norme previste dal DL. 132/2014  per la trasmissione dell'atto all'ufficio di stato civile a cura degli avvocati.

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

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Pagina aggiornata il 10/01/2025

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